IL FATTO
Nel 2007 un persona fisica vende ad una S.r.l. (che acquista chiedendo i benefici di cui al D.lgs 99/2004) porzione di un fondo agricolo.
Nel sopracitato atto di compravendita la parte venditrice ha dichiarato di avere cessato la propria attività di IAP per raggiunti limiti di età, al fine di evitare di far scattare, per effetto del frazionamento del terreno, il divieto di realizzare nuovi edifici previsto dalla normativa regionale toscana. Nel caso specifico è emersa, successivamente alla compravendita, la "non veridicità" della dichiarazione resa dal venditore, il quale aveva in effetti cessato di coltivare il fondo per raggiunti limiti di età, ma quale coltivatore diretto (non avendo mai assunto la qualifica di IAP).
LE NORME
Ai sensi dell'Art. 46 primo comma Legge Regionale Toscana 1/2005 "Nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli attuati al di fuori di programmi aziendali di miglioramento..... è vietata la realizzazione di nuovi edifici per dieci anni successivi al frazionamento, su tutti i terreni risultanti"
Ai sensi del quarto comma del medesimo articolo "Il divieto di cui al comma 1 non si applica ......
c) ai trasferimenti che hanno origine da: ...... 6) cessazione dell'attività per raggiunti limiti d'età degli imprenditori agricoli professionali (IAP)"
Analoga previsione si rinveniva nella Legge Regionale Toscana 65/1995 (modificata da L.R. 25/1997) ove l'Art. 3 stabiliva che "...nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli attuati al di fuori dei programmi di cui all'Art. 4....non sono consentiti nuovi edifici, per dieci anni successivi al frazionamento, su tutti i terreni risultanti.
....Sono comunque fatti salvi i trasferimenti ... che abbiano origine da ...cessazione dell'attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori a titolo principale".
I DUBBI
Più in generale, il problema attiene alla possibilità di parificare, ai fini urbanistici (inapplicabilità del divieto di nuove costruzioni sui terreni risultanti dal frazionamento), la figura del coltivatore diretto a quella dello IAP (la sola ad essere espressamente presa in considerazione dalla Legge Regionale Toscana). Il divieto di realizzare nuovi edifici, a seguito di frazionamento del fondo, sembra avere tra le proprie finalità il mancato rispetto della strumentalità del fabbricato allo svolgimento ed al potenziamento della attività agricola (da qui i divieti collegati al frazionamento), mentre le eccezioni al divieto sembrano essere accomunate dalla assenza di ogni profilo speculativo.
In presenza di persona fisica che, avendo cessato la propria attività per raggiunti limiti di età, aliena una parte del fondo agricolo, si chiede se siano rinvenibili ragioni per giustificare il trattamento deteriore riservato nella prassi a colui che acquista da coltivatore diretto (divieto di nuove costruzioni) rispetto a colui che acquista da IAP (possibilità di realizzare nuove costruzioni); o piuttosto se le figure dello IAP e del coltivatore possano essere, ai fini in esame, parificate.
Si rammenta inoltre il fatto che la figura di IAP è definita solo dal 2005 a sostituire l’IATP e che non tutti i soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività agricola , sono stati riconosciuti IAP o IATP formalmente, pur essendolo nei fatti.
Cordiali saluti
Dott. Fausto Grandi