Formazione permanente



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

 

 

Cari colleghi,

si fa presente che con la Delibera N. 55 del 02/10/2009 del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali effettuata nella seduta di consiglio del 02/10/2009 ha approvato il regolamento per la Formazione Permanente.

Tenendo conto dell’importanza e la rilevanza costituzionale dell’attività professionale del dottore agronomo e del dottore forestale, è stato inteso tramite questo regolamento fornire ai professionisti un adeguato bagaglio di conoscenze, anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire periodicamente.

Alla luce di una continua produzione normativa e l’inarrestabile progresso scientifico e tecnologico è infatti stata ritenuta di primaria importanza la necessità di un costante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale.

Il Consiglio nazionale coordina, promuove e indirizza lo svolgimento della formazione professionale permanente e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione; assiste gli Ordini e le Federazioni regionali nell’attuazione dei programmi di formazione professionale ed esercita le proprie attribuzioni di verifica sull’attività degli Ordini e delle Federazioni regionali.

Le Federazioni regionali: elaborano e realizzano il programma delle attività formative di valenza regionale; promuovono e coordinano le offerte di attività formative degli Ordini, anche su delega degli Ordini stessi.

Gli Ordini provinciali sono incaricati di predisporre i programmi delle attività di formazione; compito dell’Ordine anche quello di vigilare sul processo formativo dei propri iscritti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo da parte degli iscritti medesimi.

Il regolamento per la Formazione Permanente prevede per gli iscritti i seguenti obblighi:

 

Articolo 1

Formazione professionale permanente

  1. I dottori agronomi e i dottori forestali iscritti all'Albo hanno l'obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale.

  2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale permanente disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.

  3. Con l'espressione "formazione professionale permanente" si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze professionali, mediante la partecipazione a iniziative culturali singole o di gruppo nei vari ambiti di competenza professionale.

  4. Gli eventi formativi sono attribuiti per competenza a diversi livelli del sistema ordinistico. In particolare sono di competenza del Consiglio Nazionale gli eventi formativi a valenza nazionale, comunitaria o internazionale, sono di competenza delle Federazioni regionali gli eventi formativi di carattere regionale, sono di competenza degli Ordini gli eventi formativi a carattere provinciale o locale.

  5. La responsabilità della verifica dell'effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti è del Consiglio dell’Ordine.

Articolo 2

Caratteristiche dell'obbligo

  1. La formazione permanente decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.

  2. Nel caso di cancellazione e successiva reiscrizione non è applicabile la previsione di cui al comma 1 del presente articolo.

  3. L'anno formativo coincide con quello solare.

  4. Il periodo di valutazione della formazione permanente ha durata triennale.

  5. L'unità di misura della formazione permanente è il credito formativo professionale (CFP) che equivale a 8 ore di attività formativa.

  6. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 12 CFP, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nel successivo articolo 9, di cui 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

  7. Almeno 0,5 CFP all’anno deve derivare da attività formative aventi ad oggetto gli argomenti inerenti l’ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, l’information tecnology e l’organizzazione dello studio professionale.

  8. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 8 e 9.

  9. La verifica dell'adempimento del dovere di formazione permanente è esercitata dal Consiglio dell'Ordine con le modalità previste dal successivo art. 14.

  10. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 4 CFP, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale in deroga al comma 6, ultima parte del presente articolo.

Gli eventi ed attività formative che concorrono all’assolvimento della formazione permanente elencati vengono elencati e valutati dalla commissione di valutazione predisposta dall’ordine, secondo lo schema riportato in Tabella.1 (Art.8 eArt.9 della presente delibera dell’Ordine).

 

 

 

 

La presente delibera prevede all’Art.10 la lista dei soggetti esonerati da tale obbligo:

Articolo 10

Esoneri

1. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente,

l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

a) maternità, per un anno;

b) grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall’Italia, che

determinano l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi;

c) raggiungimento del 65° anno di età o del 35° anno di anzianità di iscrizione all’Albo;

d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore.

2. Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale permanente.

3. All’ Ordine spetta l’accertamento della sussistenza dei requisiti per l’esonero totale o temporaneo mediante l’acquisizione di dichiarazioni dell’iscritto.

4. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero di cui ai commi precedenti.

 

Articolo 11

Adempimenti degli iscritti

1. Al termine di ogni anno ciascun iscritto compila un formulario rilasciato dal Consiglio

dell'Ordine con il quale comunica il percorso formativo seguito nell'anno, indicando gli eventi

formativi seguiti e le attività formative svolte.

2. Al termine di ogni triennio l’iscritto autocertifica l’attività di formazione effettivamente svolta.

3. Il Consiglio dell’Ordine può eseguire controlli richiedendo agli iscritti la relativa

documentazione che attesti quanto dichiarato/autocertificato.

 

L’Ordine si incarica mediante una commissione di valutazione di verificare l’adempimento della formazione permanente obbligatoria secondo i criteri sopradescritti. Qualora venga effettuata inosservanza dell’obbligo formativo l’iscritto è soggetto, secondo l’Art.12, a sanzione disciplinare commisurata alla gravità della violazione

Il Consiglio nazionale, di concerto con gli Ordini, porrà in atto un sistema di pubblicità per gli iscritti agli albi che abbiano assolto gli obblighi di formazione permanente.

Le norme transitorie (Art.17) stabiliscono che nel periodo sperimentale di applicazione di cui all’art. 16 comma 2 e in deroga all’art. 2, comma 6, ogni iscritto dovrà dimostrare di aver conseguito almeno 9 crediti formativi. Ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi per il triennio 2010-2012, gli interessati potranno chiedere il riconoscimento di attività pregresse svolte dal 1 gennaio 2009.

 

L’ordine provinciale dei Dottori Agronomi e forestali della Provincia di Livorno, in accordo con il presente regolamento, sta organizzando una serie di eventi e attività formative che concorrono all’assolvimento della formazione permanente.

Considerando il titolo gratuito e il numero limitato di crediti richiesti per il triennio, si ritiene che tale delibera costituisca un momento di formazione e scambio fra i professionisti, rappresentando un opportunità più che un onere.